Art. 35 (Capitolato Allegato F)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le macchine ed i veicoli che in qualunque occasione venissero dai Commissari del Governo riconosciuti in istato da renderne l'uso pericoloso, non potranno essere tenuti in servizio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
