Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nel chiedere l'apertura della linea o di un tronco di essa, il concessionario dovra' indicare il numero, la qualita' e le dimensioni principali delle locomotive e dei veicoli coi quali intende aprire il pubblico esercizio, e si assoggettera' a portarvi quegli aumenti e modificazioni che fossero dal Ministero dei lavori pubblici riconosciuti necessari; dovra' anche in seguito provvederne quella maggior quantita' che fosse richiesta dal crescente movimento dei viaggiatori e delle merci.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~capitolato-allegato-f-art34 · fonte del testo

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