Art. 34 (Capitolato Allegato F)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nel chiedere l'apertura della linea o di un tronco di essa, il concessionario dovra' indicare il numero, la qualita' e le dimensioni principali delle locomotive e dei veicoli coi quali intende aprire il pubblico esercizio, e si assoggettera' a portarvi quegli aumenti e modificazioni che fossero dal Ministero dei lavori pubblici riconosciuti necessari; dovra' anche in seguito provvederne quella maggior quantita' che fosse richiesta dal crescente movimento dei viaggiatori e delle merci.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
