Art. 31 (Capitolato Allegato F)
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[1]Il concessionario, prima dell'apertura al pubblico sia dell'intiera linea che di un tronco di essa, dovra' aver provveduto ed aver esistente sul luogo il materiale mobile necessario per un completo servizio della strada, e cosi' di locomotive, vagoni per viaggiatori, per bagagli, vagoni o carri per merci scoperti e coperti, carri matti, trucks per il trasporto delle vetture ordinarie, vagoni appositi per il trasporto dei cavalli e di altro bestiame grosso e minuto.
[2]Tutto questo materiale dovra' essere delle migliori qualita', e costrutto secondo i modelli che saranno riconosciuti i piu' convenienti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
