Art. 28 (Capitolato Allegato F)
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[1]Le stazioni secondo la maggiore o la minore importanza loro, Oltre al raddoppio dei binari coi necessari sviatoi, devono essere provvedute delle piattaforme, grue, bilancie, vasche d'acqua per alimentare le caldaie e di quanto possa occorrere per il pubblico servizio.
[2]Tutto questo materiale sara' di buona qualita' e costrutto secondo i migliori modelli.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
