Art. 24 (Capitolato Allegato F)
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La massicciata, composta di ghiaia naturale e di sabbia delle migliori qualita', avra' in base la larghezza di metri 4 e centimetri 50 e sara' alta centimetri 50; essa potra' sorgere libera sul piano superiore del corpo stradale colle scarpe dell'1 per 1, oppure essere rinfiancata da banchine.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
