Art. 23 (Capitolato Allegato F)
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Il Governo fara' sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di un Commissario tecnico. Questa sorveglianza avra' per iscopo di riconoscere per mezzo d'ispezioni del Commissario stesso o di altri uffiziali d'arte da lui dipendenti, se siano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni del presente quaderno di oneri, e di esigere che il concessionario non se ne discosti. Quando sull'esecuzione di alcune opere insorgessero differenze fra il concessionario ed il Commissario governativo, le medesime saranno deferite al Ministero dei lavori pubblici e dal medesimo decise.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
