Art. 2 (Capitolato Allegato F)
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Nell'andamento generale della linea, le curve dovranno avere un raggio che superi i 500 metri, e solo sara' ammessa la tolleranza del raggio di 350 metri all'entrata della stazione di Torino.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
