Art. 14 (Capitolato Allegato F)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I passaggi a livello, dovendo essere custoditi da guardie, dovranno presso i medesimi essere eretti appositi caselli.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
