Art. 12 (Capitolato Allegato F)
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[1]Per la continuita' delle comunicazioni laterali saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di catene assicurate a colonnetta di pietra. La larghezza libera di tali passaggi non sara' per le strade nazionali minore di metri 6, prendendo norma per le altre strade dall'entita' delle medesime.
[2]Nei piani generali della linea da presentarsi alla approvazione del Governo si dovranno segnare questi passaggi ristretti al minor numero possibile e combinati in modo che la distanza media minima fra i medesimi non sia minore di 800 metri.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
