Art. 11 (Capitolato Allegato F)
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Dovra' il concessionario ristabilire il libero corso e scolo delle acque i cui condotti o naturali o artificiali fossero interrotti o pregiudicati dalle opere della ferrovia e sue dipendenze, a meno che gl'interessati vi rinunciassero.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
