Art. 10 (Capitolato Allegato F)
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[1]I ponti, ponticelli, acquedotti ed ogni altra opera d'arte saranno costrutti in muratura, pietra viva o ferro, escluso assolutamente il legname.
[2]La luce netta e l'altezza degli archi al disopra delle acque saranno determinate in modo che il fiume o torrente non possa rendersi piu' pericoloso ai terreni limitrofi di quello che era nello stato antecedente.
[3]Il concessionario dovra' percio' praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo, per difendere la strada ferrata e per assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponte in ogni stato del fiume o torrente.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
