Art. 66 (Capitolato Allegato C)
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[1]Insorgendo qualche difficolta' nell'esecuzione di questo capitolato e relativa convenzione, la societa' dovra' rivolgersi dapprima al Ministero dei lavori pubblici cui spettera' di deliberare in proposito.
[2]In caso di discrepanza fra il Ministero e la societa' si ricorrera' ad arbitri; e su questo punto resta formalmente derogato ad ogni contraria disposizione di legge.
[3]Quando venga il caso di ricorrere all'arbitramento, la parte che lo avra' domandato notifichera' all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo; e qualora questa non aderisca all'invito entro quattordici giorni, l'altra parte avra' il diritto di nominare il secondo arbitro in vece sua, avvertendo soltanto la parte avversaria di tale risoluzione.
[4]Se i due arbitri non trovansi fra loro d'accordo, le parti nomineranno un terzo arbitro; non convenendo su questa nomina, essa verra' fatta dal primo presidente della Corte di cassazione di Milano.
[5]Le stesse norme verranno seguite nei casi d'arbitramento su questioni insorte con societa' cointeressate.
[6]Le due parti devono attenersi all'unanime risoluzione dei due arbitri, ovvero, in caso di discrepanza, alla sentenza del terzo arbitro, purche' il risultato di questa sentenza resti compreso fra i limiti prefissi dalle proposte dei due primi arbitri.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
