Art. 64 (Capitolato Allegato C)
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[1]Nel caso in cui il Governo riprenda il possesso delle linee allo spirare della concessione, come in quello in cui il medesimo si valga della pattuita facolta' di riscatto, la compagnia rimarra' proprietaria degli stabilimenti fondati ed eserciti in virtu' dell'articolo 41.
[2]Non sono compresi in questa disposizione gli stabilimenti ceduti alla compagnia in forza di questo capitolato e relativa convenzione, e quelli altri che fossero creati in seguito per la riparazione del materiale impiegato sulle ferrovie e nei servizi dipendenti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
