Art. 63 (Capitolato Allegato C)
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Gli oggetti di ricambio e di approvvigionamento, gli oggetti di consumo, non che gli oggetti fuori di uso che al momento della presa di possesso per parte dello Stato si troveranno appartenere alla compagnia, saranno rilevati dallo Stato, e pagati a prezzo d'estimo alla compagnia all'infuori della somma che verra' stabilita a mente dell'articolo 61.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
