Art. 6 (Capitolato Allegato C)
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[1]Sara' obbligo della compagnia di assumere sulla richiesta del Governo l'esercizio delle linee di Castagnole-Casale-Mortara, di Mondovi-Bastia o Carru' e di Vigevano-Abbiategrasso-Milano, solto le condizioni e riserve seguenti:
[2]In corrispettivo dell'esercizio la compagnia riterra' per le prime due linee il 50 per cento sul prodotto brutto chilometrico tanto per il trasporto dei viaggiatori, come per quello delle merci a grande e piccola velocita' e del bestiame, secondo le tariffe ad essa societa' concesse. Tale prelievo verra' fatto secondo le norme stabilite nelle convenzioni che saranno conchiuse col Governo.
[3]Per la linea Vigevano-Milano per Abbiategrasso l'esercizio sara' assunto alle condizioni portate dai preliminari di convenzione intesi coll'amministrazione delle ferrovie dello Stato sotto la data del 3 ottobre 1863, quella eccettuata che si riferisce al corrispettivo del servizio sul tronco di diramazione dalla stazione di Porta Ticinese alla stazione centrale di Milano, corrispettivo che sara' soddisfatto in ragione del 75 per cento del prodotto lordo di esso tronco di diramazione.
[4]Nella detta stazione centrale verra' fatto il servizio dei convogli anche per la linea Vigevano-Milano e viceversa, toccando pero' tanto all'andata che al ritorno a Porta Ticinese, ove sara' stabilita una stazione di passaggio per i viaggiatori ed una stazione merci.
[5]Oltre agli indicati corrispettivi, saranno devoluti alla compagnia i prodotti del corpo stradale e dei suoi annessi, non che dei fabbricati.
[6]In mancanza di esplicite stipulazioni nei rispettivi capitolati l'esercizio sara' regolato d'accordo tra le due societa', ed in caso di dissenso fra loro per giudizio di arbitri.
[7]Non potra' la compagnia essere costretta ad intraprendere l'esercizio dei tronchi parziali su dette linee, i quali non siano specialmente designati nel capitolato, eccettuato il caso in cui i due estremi di detti tronchi immettano in altre linee gia' esercitate dalla compagnia.
[8]La compagnia avra' diritto di farsi rappresentare al collaudo delle predette linee, e dovra' rivolgersi al Ministro per le osservazioni che essa credesse opportuno di presentare intorno all'eseguimento ed al compimento dei lavori.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
