Art. 57 (Capitolato Allegato C)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La compagnia dovra' far invigilare gratuitamente dai propri agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilirsi dal Governo lungo le strade ferrate comprese in questa convenzione. Gli agenti incaricati di questa sorveglianza dovranno denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla piu' vicina autorita' competente tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
