Art. 56 (Capitolato Allegato C)
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[1]La compagnia non potra' trasmettere altri dispacci fuorche' quelli relativi al servizio delle ferrovie che possiede ed esercita, e sara' percio' sottoposta alla sorveglianza governativa.
[2]Volendo il Governo incaricare la compagnia del servizio dei dispacci privati in alcune delle sue stazioni, le accordera' il corrispettivo di gia' pattuito per lo stesso servizio sulle ferrovie lombarde.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
