Art. 54 (Capitolato Allegato C)
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[1]Sara' obbligo della compagnia di porsi in relazione coll'amministrazione delle ferrovie che si congiungono alla rete da essa esercitata per effettuare un servizio cumulativo, cioe' direttamente e per quanto possibile senza il rinnovamento di spedizioni, i trasporti dall'una all'altra linea dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci sia a grande che a piccola velocita', e per convenire i patti e le condizioni dell'uso reciproco del materiale mobile per il detto servizio.
[2]Gli orarii generali delle corse dei convogli e dei viaggiatori e misti verranno discussi semestralmente in un convegno che sara' tenuto nel Ministero dei lavori pubblici tra i delegati delle diverse compagnie delle strade ferrate in Italia, la societa' di navigazione e l'amministrazione delle poste, e cio' allo scopo di regolare i detti orari in modo che soddisfino il meglio possibile a tutte le esigenze dei diversi servizi ed ai bisogni del pubblico.
[3]Il risultato di detta conferenza dovra' essere presentato al ministro dei lavori pubblici per l'opportuno esame, e per ottenere l'approvazione dei concordati orari quindici giorni almeno prima di essere posti in esecuzione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
