Art. 53 (Capitolato Allegato C)
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I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare le operazioni della compagnia dovranno, sulla presentazione di apposite dichiarazioni del Ministero che li accredita presso la compagnia, venir trasportati gratuitamente coi loro bagagli.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
