Art. 52 (Capitolato Allegato C)
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[1]La compagnia dovra' tenere a disposizione di S. M., della reale famiglia e di quegli altri personaggi distinti che le verranno indicati all'occasione dal Governo, un treno speciale composto di tre vetture reali almeno e di due carri a bagagli con freno, fabbricati e disposti con quell'eleganza, comodita' e lusso che si addicono all'uso cui sono destinati, e che valgano a completamente soddisfare alle esigenze dei lunghi viaggi.
[2]I carri a bagagli avranno, ove d'uopo, compartimenti per accogliere convenientemente le persone di servizio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
