Art. 51 (Capitolato Allegato C)
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[1]Finche' il prodotto netto non ista' al disotto della guarentigia dal Governo, la compagnia potra' sia sull'intera rete, sia su parziali tronchi cedutile in proprieta', abbassare le tariffe al disotto dei limiti coll'obbligo di sottoporre le nuove tariffe all'omologazione del Governo. Le tasse abbassate non potranno essere rialzate prima del termine di tre mesi.
[2]Ogni cambiamento nelle tariffe un mese prima di essere posto in atto dovra' essere annunziato col mezzo di avvisi stampati da affiggersi sulle principali localita' traversate dalle linee sulle quali cade la variazione.
[3]Copia di tali avvisi sara' fatta tenere al commissario del Governo prima della pubblicazione.
[4]Per derogazione alle precedenti regole la compagnia avra' facolta' di abbassare le tariffe sopra determinati tronchi e per un tempo limitato in circostanze speciali, quali feste, fiere, mercati, stagioni di bagni.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
