Art. 48 (Capitolato Allegato C)
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[1]Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo da un'estremita' all'altra delle linee e da punto a punto delle medesime sara' fatto gratuitamente dalla compagnia nel modo seguente;
[2]1.° Nei treni ordinari di viaggiatori e di mercanzie che saranno designati dall'amministrazione superiore, la compagnia sara' obbligata di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto pei bisogni dell'amministrazione delle poste, e destinato a ricevere, oltre alle valigie delle lettere e dei dispacci, anche l'agente postale incaricato di questo servizio;
[3]2.° Se il volume delle valigie di posta e le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, ovvero se l'amministrazione delle poste volesse stabilire degli uffizi postali ambulanti, la compagnia sara' obbligata di fare il trasporto con qualsivoglia treno ordinario, sia di andata che di ritorno anche di questi veicoli, i quali dovranno essere costrutti e mantenuti a spese della societa', mediante il rimborso da convenirsi d'accordo. Questi vagoni saranno eseguiti secondo i modelli che saranno forniti dall'amministrazione delle poste;
[4]3.° L'amministrazione delle poste non potra' esigere alcun cambiamento ne' negli orari approvati, ne' nel corso o fermate di convogli ordinari. Se essa vorra' servirsi di un treno speciale che corra con velocita' ordinaria ed anche eccezionale, la societa' non potra' rifiutarsi, ma in questo caso la medesima verra' compensata delle spese che saranno determinate di buon accordo o a giudizio di periti;
[5]4.° Quando l'amministrazione delle poste domandi un convoglio speciale, la compagnia avra' diritto di aggiungere vetture pei viaggiatori d'ogni classe e vagoni pel trasporto di merci a grande velocita' a suo proprio profitto, purche' il servizio postale non ne sia pregiudicato;
[6]5.° Il peso delle vetture pel servizio delle poste non potra' col carico eccedere i 4000 chilogrammi; per un peso maggiore sino agli 8000 chilogrammi l'amministrazione stessa paghera' in ragione di tariffa generale: oltre agli 8000 chilogrammi la compagnia non sara' obbligata al trasporto;
[7]6.° Nelle stazioni in cui l'amministrazione delle poste lo giudichera' necessario, la compagnia dovra' cederle per un prezzo da stabilirsi d'accordo od a giudizio di periti l'uso di un locale sufficiente per ufficio postale o per deposito delle valigie, opportunamente collocato, purche' non comprometta il servizio della societa' e non la obblighi a costruzioni o lavori speciali;
[8]7.° L'amministrazione delle poste, rinunciando alla facolta' concessale ai numeri 1 e 6 di quest'articolo, potra' invece richiedere alla compagnia che i capi convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e dispacci per consegnarle ai capi delle differenti stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna a quegli agenti o delegati dell'amministrazione delle poste che saranno incaricati di venirli a ricevere nelle stazioni medesime.
[9]8.° L'amministrazione superiore si riserva il diritto di stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, fermo che questi stanti ed apparecchi per la natura loro e la loro disposizione non siano d'impedimento ne' di pericolo alcuno alla circolazione dei convogli, ne' al servizio delle stazioni.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
