Art. 42 (Capitolato Allegato C)
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[1]Le linee cedute saranno sottoposte alla tassa del decimo, all'imposta fondiaria ed a quelle altre che fossero sancite per legge.
[2]L'imposta fondiaria sia per la sede del corpo stradale, che per i fabbricati, sara' valutata in base al valore attribuito ai terreni e fabbricati nelle localita' attraversate dalla ferrovia.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
