Art. 41 (Capitolato Allegato C)
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La compagnia e' autorizzata a creare stabilimenti, officine e fucine, a conservare in attivita' quelli che dal Governo le vennero ceduti, ad acquistare ed esercire miniere di carbone fossile o di lignite, depositi di torba, boschi e selve, uniformandosi percio' alle leggi ed ai regolamenti tanto emanati, quanto da emanarsi, e con espressa riserva che le disposizioni contenute nell'articolo 33 non debbano ritenersi applicabili alle varie industrie ora accennate, e che la garanzia del Governo non si estenda ai risultati economici dell'esercizio di questi stabilimenti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
