Art. 40 (Capitolato Allegato C)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La contabilita' delle linee e servizi di navigazione dichiarati nell'articolo 1.°, e che passano in proprieta' della compagnia, sara' tenuta affatto distinta dalle altre linee da essa possedute, in modo che in qualunque tempo le spese di costruzione, d'acquisto e di esercizio di dette nuove linee risultino separate dalle altre spese.
[2]In egual modo la compagnia dovra' tener separati i conti di ciascuna delle linee sociali da essa esercitate, e versare mensilmente nelle casse sociali la parte dei prodotti che spetta a ciascuna di esse. Questa disposizione sara' applicabile alle linee di Cuneo e Piacenza fino allo scioglimento delle rispettive societa'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
