Art. 35 (Capitolato Allegato C)
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[1]Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nel modo il piu' lato la gestione della societa', la quale, a semplice di lui richiesta, avra' l'obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le comunicazioni che egli credera' opportuno, e specialmente il preventivo dell'amministrazione e dell'esercizio.
[2]Il Governo avra' altresi' il diritto di farsi rappresentare alle assemblee generali. Esso potra' nominare uno o piu' commissari incaricati di questa sorveglianza. In caso di discrepanza tra questi commissari e la societa', il Ministero dei lavori pubblici sara' chiamato a decidere, salvo il ricorso, ove ne sia il caso, agli arbitri di cui all'articolo 66.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
