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[1]Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nel modo il piu' lato la gestione della societa', la quale, a semplice di lui richiesta, avra' l'obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le comunicazioni che egli credera' opportuno, e specialmente il preventivo dell'amministrazione e dell'esercizio.

[2]Il Governo avra' altresi' il diritto di farsi rappresentare alle assemblee generali. Esso potra' nominare uno o piu' commissari incaricati di questa sorveglianza. In caso di discrepanza tra questi commissari e la societa', il Ministero dei lavori pubblici sara' chiamato a decidere, salvo il ricorso, ove ne sia il caso, agli arbitri di cui all'articolo 66.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~capitolato-allegato-c-art35 · fonte del testo

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