Art. 34 (Capitolato Allegato C)
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[1]Le somme che lo Stato avesse eventualmente sborsate alla compagnia in forza della guarentigia stabilita all'articolo precedente, costituiranno un'anticipazione fruttante l'annuo interesse del 4 per 100. Quest'anticipazione verra' rifusa colla eccedenza dell'introito netto sull'annualita' garantita del 5 1/5 per 100.
[2]Tali eccedenze verranno applicate alla estinzione prima degl'interessi, poscia del capitale.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
