Art. 33 (Capitolato Allegato C)
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[1]L'interesse annuale del 5 per 100 ed il fondo di ammortizzazione in base di 2/10 per cento, che lo Stato guarentisce a termine della convenzione alla compagnia pendente l'intera durata della concessione, verra' applicato sul totale delle spese fatte, sia per l'acquisto delle linee e servizi di cui all'articolo 12, sia per lo adempimento degli oneri che per l'effettivo eseguimento di lavori o per concorso pecuniario dipendente dall'attuazione di essi, furono imposti alla compagnia con questo capitolato e relativa convenzione.
[2]Se per un avvenimento qualunque, non escluso il caso di forza maggiore, l'esercizio della ferrovia fosse interrotto, e per negligenza della compagnia non venisse provveduto al piu' presto al ristabilimento del servizio regolare, il pagamento della guarentigia di cui sovra sara' ridotto proporzionalmente al danno verificato.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
