Art. 31 (Capitolato Allegato C)
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[1]Il Governo si obbliga di versare nella cassa pensioni della societa' nel termine di tre mesi, dopo l'approvazione legislativa della presente convenzione, una somma corrispondente alle ritenute degli stipendi che a partire dal 1.° luglio 1856 furono pagati agli impiegati ammessi a benefizio di pensione secondo le leggi dello Stato e che passeranno a servizio della compagnia.
[2]Le pensioni liquidate giusta la legge dello Stato saranno pagate in comune dal Governo e dalla compagnia. Questa corrispondera' quanto potrebbe spettare all'impiegato, a tenore del suo regolamento, per l'ammontare delle ritenute operate: il Governo supplira' alla somma mancante per integrare la pensione liquidata.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
