Art. 28 (Capitolato Allegato C)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I prodotti delle ferrovie cedute non saranno pagati alla compagnia se non dopo che questa avra' effettuato il pagamento dell'intiera prima rata pattuita nel contratto di vendita.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
