Art. 16 (Capitolato Allegato C)
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[1]Entro il termine di quattro anni dall'emanazione della legge approvativa di quest'atto, dovra' la compagnia riunire con un tratto di ferrovia ad un solo binario la stazione di Sesto Calende colla linea da Novara ad Arona in prossimita' di quest'ultima stazione.
[2]La compagnia si obbliga pure a prolungare entro il termine di tre anni dall'epoca suddetta la linea Milano-Monza-Camerlata sino a Como.
[3]Nella compilazione dei progetti ed eseguimento dei lavori saranno osservate le norme stabilite dal capitolato annesso alla convenzione 25 giugno 1860 per le ferrovie lombarde; negli studi per il tronco Camerlata-Como si terra' conto in particolare dello eventuale prolungamento della linea al di' la' di Como.
[4]Ove la compagnia si metta d'accordo col Governo per la costruzione del ponte sul Ticino tra Sesto ed Arona da servire ad uso della ferrovia e del carreggio ordinario, il Governo paghera' la meta' della spesa occorrente per tale costruzione.
[5]A chiarimento delle stipulazioni contenute nell'articolo 2 del capitolato annesso alla convenzione 25 giugno 1860, e' dichiarato che l'obbligo di costrurre la linea da Treviglio a Coccaglio non verra' imposto alla compagnia prima che il prodotto lordo della linea Milano-Peschiera per Bergamo abbia raggiunto le lire 35,000 per chilometro.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
