Art. 15 (Capitolato Allegato C)
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[1]La compagnia sara' tenuta a costrurre il doppio binario sulle linee che costituiscono la rete cedutale dallo Stato quando il prodotto lordo di esse linee raggiunga le lire 35,000 per chilometro.
[2]Qualora pero' il Governo volesse obbligare la compagnia alla costruzione di essi binari prima che il prodotto raggiunga l'indicato limite, esso ne fara' le spese, e le paghera' alla compagnia in titoli di rendita dello Stato al corso del giorno, con riserva, realizzandosi il caso in cui la compagnia avrebbe dovuto farlo del proprio, di ripetere il rimborso integrale della incontrata spesa.
[3]La costruzione dei detti nuovi binari sara' affidata alla compagnia, la quale dovra' presentare alla preventiva approvazione del Governo i progetti particolareggiati colla perizia della spesa delle relative opere o dei materiali d'armamento.
[4]La manutenzione dei binari predetti, anche nel caso di costruzione a spese del Governo, restera' a carico della compagnia.
[5]La compagnia, in deroga al disposto dall'articolo 6 del capitolato annesso alla convenzione 25 giugno 1860, rimane per ora, e finche' non sia raggiunto il prodotto lordo di lire 35,000, esonerata dal collocamento del doppio binario sulla linea Rho-Magenta, a condizione espressa che provveda, appena sancito per legge questo atto, al raddoppio del binario per una lunghezza complessiva non minore di 20 chilometri nei tratti della linea Torino-Novara che verranno designati dal Governo.
[6]E' autorizzata la compagnia ad eseguire sui ponti sul Ticino e sulla Sesia i lavori che saranno necessari per renderli atti a dar sede al secondo binario, sempre che cio' possa eseguirsi senza incagliare il movimento sulla strada ordinaria. Sara' obbligo della compagnia di presentare preventivamente dettagliati progetti all'approvazione del Governo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
