Art. 14 (Capitolato Allegato C)
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[1]Essa compagnia dovra' porre a disposizione del Ministero dell'interno nelle stazioni di 1.ª e 2.ª classe appositi locali per uso d'uffizio e di corpo di guardia degli agenti di pubblica sicurezza destinati a prestare servizio presso le stazioni.
[2]Sara' pure obbligo della compagnia di mantenere a disposizione della direzione generale dei telegrafi gli attuali locali ad uso di officina per la riparazione del materiale telegrafico, o di sostituirne altri di pari comodita', e di somministrare un'area sufficiente nella stazione di Alessandria ed altre per deposito dei pali destinati alla costruzione delle linee telegrafiche e loro manutenzione in modo da non recare incaglio al servizio delle stazioni.
[3]L'area ed i locali accennati in quest'articolo dovranno essere forniti gratuitamente.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
