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Se dopo quindici anni dalla data dell'apertura all'esercizio di tutte le linee comprese nella presente concessione il prodotto netto della ferrovia suddetta ecceda il dieci per cento sul capitale speso nella costruzione, sara' in facolta' del Governo di ordinare riduzioni di tariffa.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
