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La societa', previo l'assenso del commissario governativo, potra' stabilire corse speciali e temporarie sulle diverse linee concesse, o da punto a punto delle medesime, ed anche diminuire per consimili corse le tariffe pel trasporto dei viaggiatori, bagagli, bestiame e merci, e cio' tanto in occasione straordinaria di feste, fiere e mercati ecc., come in altre circostanze che fossero tenute profittevoli.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
