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[1]I progetti d'ogni specie, dovendo essere approvati dal Ministero, non potranno ritenersi adempiute a tale riguardo le obbligazioni della societa' sino a che la detta approvazione non siasi ottenuta in modo definitivo, mediante l'introduzione all'uopo di quelle modificazioni, aggiunte e rettificazioni, che prima di accordare la detta approvazione verranno dal detto Ministero prescritte.
[2]Sara' cura della societa' di presentare in tempo utile i progetti, onde il loro esame e la loro approvazione non abbiano ad essere causa di ritardo nell'esecuzione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
