Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le tariffe ed i regolamenti di cui negli articoli precedenti dovranno rimanere costantemente affissi in tutte le stazioni tanto principali quanto secondarie, ed in luogo in cui possano essere facilmente veduti da ognuno. E quando vi siano portate variazioni, dovranno essere pubblicati di nuovo.
[2]Per le variazioni di tariffa, le nuove pubblicazioni dovranno precedere almeno di quindici giorni l'epoca in cui verranno messe in attivita'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
