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[1]L'applicazione delle tariffe si fara' parimente colle stesse norme fissate per le dette strade ferrate dello Stato e sotto l'osservanza di un regolamento proposto dai concessionari ed approvato dal Governo.
[2]Resta pure proibito, senza l'accennata autorizzazione, di fare facilitazioni e convenzioni speciali con spedizionieri ed impresari di trasporti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
