Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'applicazione delle tariffe si fara' parimente colle stesse norme fissate per le dette strade ferrate dello Stato e sotto l'osservanza di un regolamento proposto dai concessionari ed approvato dal Governo.

[2]Resta pure proibito, senza l'accennata autorizzazione, di fare facilitazioni e convenzioni speciali con spedizionieri ed impresari di trasporti.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~art84 · fonte del testo

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