Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni degli articoli 79, 80 e 81 che precedono non saranno applicabili e la decadenza non avra' luogo pel caso in cui la societa' comprovasse regolarmente di non aver adempiuto a' suoi obblighi in seguito a circostanze prodotte da forza maggiore.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
