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Se l'esercizio di qualche parte delle strade ferrate concesse venga ad interrompersi su qualche punto senza che la societa' vi provveda immediatamente, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarita', l'amministrazione superiore prendera' a spese e rischio della compagnia le misure necessarie per assicurare provvisoriamente il ristabilimento regolare e sicuro del servizio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
