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[1]Se il Governo non riscatta la concessione prima della scadenza dei novantanove anni, pel fatto solo di tale scadenza esso entrera' in possesso della strada ferrata e sue dipendenze, surrogando la societa' in tutti i suoi diritti e nel pieno godimento di tutti i prodotti ed utili qualsiansi della strada medesima e come se essa fosse stata costrutta dal Governo.
[2]La societa' sara' tenuta di rimettergli in buono stato di manutenzione la strada di ferro ed ogni sua dipendenza immobile di qualsivoglia natura, come sarebbero i fabbricati delle stazioni, officine e magazzini, case di guardia, le barriere, la chiusura delle vie, i binari, le piatteforme, serbatoi d'acqua, grue idrauliche, macchine fisse, ed in generale tutti gli altri oggetti immobili non destinati in modo distinto e speciale al servizio dei trasporti.
[3]Se durante i cinque ultimi anni precedenti la scadenza naturale della concessione la societa' non si porra' in grado di soddisfare esattamente al disposto dell'articolo precedente, il Governo avra' diritto di sequestrare il prodotto della strada e valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
