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Se all'epoca della collaudazione si trovassero mancanze o difetti contro le prescrizioni di questo capitolato, la societa' dovra' tosto rimediarvi; ove la medesima non vi si prestasse o lo facesse in modo incompleto, vi supplira' il Governo a spese di essa, compensandosi degli sborsi fatti sui primi prodotti della strada, che a tal uopo potra' far esigere essa medesima.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
