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[1]Oltre alla sorveglianza ordinaria, l'amministrazione potra' delegare, ognora che lo stimi opportuno, uno o piu' commissari straordinari, per riconoscere e constatare lo stato delle ferrovie e loro dipendenze, e del materiale fisso e mobile.
[2]Venendosi a riconoscere, sia dal commissario ordinario preposto al controllo e sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, come dai commissari straordinari, non adempiute in tutto od in parte le condizioni prescritte nel presente capitolato, per cio' che riflette il detto esercizio e le sue dipendenze, ed ai difetti rilevati non rimediando la societa' nel tempo fissato dal Ministero dei lavori pubblici, potra' questi provvedervi d'ufficio, a spese della societa' medesima.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
