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[1]Per tutta la durata della concessione, la societa' dovra' conservare in buono stato tutte le linee che le sono concesse ed ogni loro dipendenza; ampliare, ove occorra, le aree delle stazioni, i fabbricati esistenti, e costrurne dei nuovi; aggiungere vie, scambi, piatteforme, e quanto insomma il bisogno d'un regolare, comodo e ben ordinato servizio saranno per richiedere, tenerle fornite di tutto il materiale mobile occorrente, ed esercitarle lodevolmente.
[2]Tutte queste spese, cosi' ordinarie, come straordinarie, sono a carico della societa'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
