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[1]Sara' la societa' sottoposta al controllo ed alla sorveglianza dell'amministrazione per tutto cio' che riflette la manutenzione e le riparazioni delle ferrovie e loro dipendenze, la manutenzione del materiale, il servizio dell'esercizio, le operazioni commerciali e gl'introiti, e tenuta ad uniformarsi alle disposizioni, ai regolamenti emanati e da emanarsi concernenti il controllo e la sorveglianza anzidetta, ed il modo di effettuarli.
[2]Tutte le spese che deriveranno dall'esecuzione delle misure prescritte dai detti regolamenti sono a carico della societa'.
[3]La societa' si dichiara tenuta a sottomettere all'approvazione del Governo i regolamenti relativi al servizio ed all'esercizio delle linee che le sono concesse.
[4]Sulle proposte della societa', il Ministero dei lavori pubblici determinera' il numero odierno delle corse, gli orari dei convogli per i viaggiatori e misti, la minima e la massima velocita' dei convogli medesimi, e la durata del tragitto.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
