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La societa' sara' tenuta di stabilire lungo le linee di ferrovia dei guardiani e dei cantonieri in numero sufficiente per le ordinarie riparazioni della via, per la sicurezza del passaggio dei convogli e per quella della circolazione ordinaria sulle strade che attraversano a livello la ferrovia.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
