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[1]I fabbricati delle stazioni dovranno sempre comprendere i locali necessari per un conveniente alloggio di quegl'impiegati od agenti di cui pel lodevole esercizio delle ferrovie si credera' necessaria la continua presenza sul luogo.
[2]Tutta l'area delle stazioni, comprese anche le esteriori piazze d'accesso, verra' regolarmente appianata e coperta di uno strato di materiali arenosi e ghiaiosi che in qualunque tempo ed in ogni senso la renda di facile accesso e praticabilita', con una ben ordinata disposizione di piano, ed all'uopo con un sistema opportunamente combinato di acquedotti sotterranei; nell'area suddetta sara' procurato un pronto e completo scolo delle acque cadenti dai tetti provenienti dai circostanti terreni ed altre qualunque.
[3]L'ingresso delle stazioni, qualunque sia la loro importanza, sara' sempre guarentito da segnali a disco posti a distanza variabile a seconda dell'andamento planimetrico ed altimetrico della via ai due lati delle stazioni medesime.
[4]Le stazioni saranno provvedute, oltre dei binari doppi sviluppati, di quanto e' richiesto dal pronto e sicuro servizio, coi necessari serbatoi non che delle piatteforme, grue, bilancie e pesi a bilico, vasche d'acqua per alimentare le caldaie e di quanto altro possa occorrere pel buon servizio medesimo. Tutto questo materiale sara' di buona qualita' e costrutto secondo i migliori modelli. Le sale d'aspetto saranno mobiliate con comodita' e decoro sufficienti e proporzionati all'importanza della stazione ed alla classe delle sale medesime.
[5]Le latrine d'uso pubblico saranno decenti ed opportunamente collocate.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
