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[1]Le ruotaie colle compresse e chiavarde di loro congiunzione ed i cuscinetti colle loro caviglie saranno precisamente conformi ai calibri e modelli dal Ministero debitamente approvati. Nel peso delle ruotaie e dei cuscinetti stabilito all'art. 34, come anche in quello che venisse a stabilirsi in conseguenza dell'art. 35, sara' ammessa una tolleranza del 3 per cento.
[2]Dovranno le medesime essere di ferro duro e compatto, ben saldato, non fragile a freddo e di grana fina, insomma della qualita' la meglio atta a resistere all'azione delle ruote dei veicoli.
[3]La loro fabbricazione dovra' essere eseguita con tutte le diligenze necessarie per ottenere la voluta perfezione.
[4]Le compresse di congiunzione delle ruotaie a ragione di due per ogni congiunzione saranno di buon ferro battuto del peso non minore di chilogrammi 4 per cadauna, assicurate alle dette ruotaie con quattro robuste chiavarde a vite e chiocciola per ogni congiunzione.
[5]Pel passaggio di queste chiavarde le estremita' delle ruotaie medesime saranno traforate con fori di forma e grandezza conveniente a non impedire i movimenti di contrazione e di dilatazione delle ruotaie medesime dipendenti dalle variazioni di temperatura.
[6]I cuscinetti saranno modellati con tutta diligenza, ben diritti ed in isquadra. Le loro esterne superficie saranno nette, liscie ed unite senza risvolti, ne' bitorzoli, ne' rugosita'. La ghisa da impiegarsi nella fabbricazione dei cuscinetti debb' essere grigia a grana omogenea, fitta e tenace. Le caviglie dovranno essere di ferro dolce e nervoso. Impiantate in un pezzo di trave di rovere per circa la meta' della loro lunghezza, e poi, ripiegata a colpi di mazza la parte sporgente in modo tale che venga a formare un angolo di circa 45 gradi colla verticale, non dovranno soffrire alcuna alterazione, se anche dopo estratte vengano raddrizzate a freddo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
