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[1]I materiali del massicciato sul quale dovra' stabilirsi l'armamento cosi' della via principale delle strade ferrate, come delle vie secondarie nell'interno delle stazioni e loro accessi, saranno depurati dalle materie terrose e dalle pietre che in qualunque senso eccedano la misura di 8 centimetri.
[2]Saranno parimente escluse dal massicciato le arene troppo fine ed aride che possano essere troppo facilmente sollevate dai venti e dal moto dei convogli.
[3]I materiali del massicciato dovranno essere di natura facilmente permeabile, al che, quando non nuoca la mescolanza alle sabbie di una piccola porzione d'argilla che ne moderi la soverchia mobilita', esse potranno accettarsi.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
