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[1]Le siepi vive e di chiusura saranno piantate in quei terreni ed in quelle posizioni nelle quali si conoscera' per esperienza che potranno vegetare.
[2]Le chiusure necessarie in quei luoghi nei quali non potranno allevarsi le siepi consisteranno in barriere di legno od in muricciuoli da costruirsi in calce od a secco con appropriate dimensioni di altezza e di grossezza.
[3]La chiusura dell'area delle stazioni sara' fatta con steccati di legno e di ferro sostenuti di tratto in tratto da pilastrini di pietra o di muro, o da colonnette in legname secondo i moduli che la societa' proporra' alla superiore approvazione all'atto della presentazione dei progetti speciali di esse stazioni.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
